CREDITO D’IMPOSTA “ZES UNICA” – PROROGA 2026-2028

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha prorogato per il prossimo triennio il credito d’imposta ZES Unica, originariamente istituito dall’art. 16 del Decreto-Legge 19 settembre 2023 n. 124.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro.

 

Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti di beni strumentali nuovi, tramite acquisto o leasing, di:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • acquisto di terreni e immobili strumentali, nonché la loro realizzazione o ampliamento.

 

Limitazioni

  • Il valore dei terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
  • Non sono ammissibili progetti con costo complessivo inferiore a 200.000 euro.

 

Misura dell’agevolazione
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Le aliquote per il calcolo del credito di imposta variano in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento.
In Campania, per le PMI, la percentuale del credito di imposta è pari al 60%, salva diversa ripartizione effettuata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in base alle istanze presentate.

 

Fruizione credito
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, le imprese interessate devono inviare una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 , nella quale indicare l’ammontare delle spese sostenute per investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese da sostenere per gli investimenti da realizzare fino al 31 dicembre 2026.
Pena decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria.”
Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza della documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione. La certificazione deve essere rilasciata da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.